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Per movimentazione manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli. Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch’essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari anche gravi e perduranti. Con il nuovo D.Lgs. 81/08 la MMC è disciplinata dal Titolo VI e dall'allegato XXIII nel quale si fa riferimento alla norma ISO 11228 come riferimento a norme tecniche. Nella ISO 11228 si stabilisce che il peso massimo sollevabile in condizioni ottimali (ovvero senza curvare o ruotare la schiena) è di 25 Kg per gli uomini, 15 kg per le donne e gli adolescenti maschi, 10 kg per le adolescenti femmine.
Si possono distinguere pericoli legati all’ambiente di lavoro e correlati a variabili in grado di interagire con le caratteristiche antropometriche individuali, quali:
Queste variabili possono essere ricondotte al capitolo relativo alle aree di lavoro ed alle vie di circolazione. Altri pericoli, correlati all’utilizzo di attrezzature di lavoro od al layout non ergonomici o non sicuri, possono essere:
Questi sono dipendenti dai limiti biomeccanico del corpo umano e possono essere legati allo schema motorio acquisito o non acquisito per carente formazione ed addestramento.
Ci sono poi dei pericoli non correlati all’operazione di MMC che si sta eseguendo, ma dipendenti dall’ambiente ove si sta lavorando o dall’impiego di particolari attrezzature:
Dal punto di vista organizzativo, si devono considerare come fonti di rischio anche elementi di processo e logistica, quali:
Il rischio da movimentazione manuale dei carichi obbliga il datore di Lavoro a sottoporre i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria, la cui periodicità e modalità sono come sempre da elaborare in collaborazione con il Medico Competente aziendale. Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi [art. 169, comma 2].
La sanzione per la mancata valutazione di questo rischio è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €. La sanzione per la mancata formazione e addestramento dei lavoratori è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €.