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Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l’uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori.
Il PiMUS dunque deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio dei ponteggi, al fine di garantire:
Il Testo Unico per la Sicurezza (dlgs 81/2008) prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di redigere il PiMUS.
In particolare, l’articolo 136 (Montaggio e smontaggio) prevede che nei lavori in quota, il datore di lavoro deve provvede a redigere a tramite una persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).
Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
Il PiMUS è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Il PiMUS è obbligatorio per le seguenti tipologie di ponteggio:
per i ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto
per gli impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi
per i ponteggi realizzati con elementi in legno
II PiMUS non deve essere redatto per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali:
ponti su ruote (trabattelli)
ponti su cavalietti
parapetti
ecc.