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Stress-lavoro correlato

                              VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO

 

A partire dal gennaio 2011 è obbligatorio per le aziende italiane effettuare la valutazione dello Stress Lavoro Correlato.

 

Le sanzioni comminate al datore di lavoro o dirigente in caso di mancata valutazione dello Stress Lavoro Correlato sono le seguenti:

Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400;

Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.

 

La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato

 

Il decreto 81 che mostra, rispetto al passato, una "visione più ampia della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro” e una maggiore attenzione allo studio dell’organizzazione del lavoro, per quanto riguarda la ‘valutazione dei rischi’, stabilisce che essa deve fare riferimento a ‘tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (SLC), secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004’ (art. 28, comma 1).

 

la valutazione del rischio stress lavoro correlato:

risulta ‘parte integrante della valutazione dei rischi’ ed è “effettuata dal DL (obbligo non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il RSPP ed il MC (art. 29, comma 1), previa consultazione del RLS/RLST (art. 29, comma 2)”;

 

va fatta “prendendo in esame ‘non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori […] esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale […]’ e che ‘[…] le necessarie attività devono essere  compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti’”;prevede una valutazione preliminare (consiste nella rilevazione di ‘indicatori di rischio SLC oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili’ individuati, a solo titolo esemplificativo, dalla Commissione in tre famiglie: eventi sentinella; fattori di contenuto del lavoro; fattori di contesto del lavoro) e una valutazione approfondita che va obbligatoriamente intrapresa “nel caso in cui nella fase precedente si rilevi l’inefficacia delle misure correttive adottate e relativamente ‘ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche’”.Si indica poi che se la valutazione preliminare non rileva elementi di rischio SLC e, quindi, si conclude con un ‘esito negativo’, “tale risultato è riportato nel DVR con la previsione, comunque, di un piano di monitoraggio”. E nel caso in cui “la valutazione preliminare abbia un ‘esito positivo’, cioè emergano elementi di rischio ‘tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive’, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi. Se questi ultimi si rivelano ‘inefficaci’, “si passa alla valutazione successiva, cosiddetta ‘valutazione approfondita’”.

 

 

OGNI QUANTO FARE LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO:

"in via generale, si può ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione trascorsi due/tre anni dall’ultima effettuata”.

 

 

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