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L’impianto di terra è una parte fondamentale del sistema elettrico. Una corretta progettazione e realizzazione consente di prevenire e proteggere persone e cose contro l’elettrocuzione e la fulminazione di origine atmosferica.L’impianto di terra è un sistema formato da una serie di parti conduttrici: conduttori di protezione PE,conduttori equipotenziali EQP, conduttori di terra CP e dispersori DA/DN;
A seguito della realizzazione di un nuovo impianto, l’installatore deve rilasciare al datore di lavoro la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 con le descrizioni dell’impianto ed i riferimenti normativi.A tutti gli effetti tale dichiarazione fornisce l’omologazione e il datore di lavoro potrà mettere in esercizio l’impianto ed entro 30 giorni dovrà inviare la dichiarazione all’ISPESL e USL/ARPA i quali dovranno rilasciare un attestato di avvenuta ricezione al fine di documentare l’adempimento all’obbligo. Gli obblighi del datore di lavoro proseguono,a questo punto, richiedendo una corretta manutenzione e verifica periodica dell’impianto in ottemperanza al DM 37/08 e al DPR 462/01.
Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 462 del 2001 sancisce l’obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive. Precisa inoltre che sono equiparati ai dipendenti i soci, apprendisti, stagisti, allievi e qualunque altra persona presti la propria opera nella suddetta attività.
Con una nota del Ministero delle Attività produttive(prot.10723 del 25/02/2005) si è inoltre chiarito che i condomini sono a tutti gli effetti sottoposti a tali verifiche anche in assenza di lavoratori subordinati.
Circolare ministeriale sugli obblighi da parte dei condomini alla verifica dell'impianto di terra.
La normativa stabilisce che il Ministero delle Attività Produttive identifichi ed abiliti,previo esame dei requisiti del personale tecnico, gli appositi organismi di verifica, indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori, consulenti di impiantistica al fine di garantire l’obbiettività delle verifiche effettuate. La lista degli organismi preposti è consultabile sul sito del Ministero delle Attività Produttive.
La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258.00 fino a € 4131.66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dall’UPG.
Prestazioni previste per il rilascio del verbale di ispezione
Valutazione Documentale
Esame a vista dei luoghi e degli impianti
Prove di contatto
Prove di continuità di protezione e conduttori equipotenziali
Verifica del valore globale anello di terra
Verifica strumentale scatto differenziali
Calcolo del coordinamento tra interruttori differenziali e la rete di terra