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MCM STAR srl - Sicurezza sul Lavoro
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Mcm

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC)

Per movimentazione manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli. Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch’essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari anche gravi e perduranti. Con il nuovo D.Lgs. 81/08 la MMC è disciplinata dal Titolo VI e dall'allegato XXIII nel quale si fa riferimento alla norma ISO 11228 come riferimento a norme tecniche. Nella ISO 11228 si stabilisce che il peso massimo sollevabile in condizioni ottimali (ovvero senza curvare o ruotare la schiena) è di 25 Kg per gli uomini, 15 kg per le donne e gli adolescenti maschi, 10 kg per le adolescenti femmine.

Fattori di rischio legati all’ambiente di lavoro

 

Si possono distinguere pericoli legati all’ambiente di lavoro e correlati a variabili in grado di interagire con le caratteristiche antropometriche individuali, quali:

  • spazio libero insufficiente per i movimenti del corpo e dell’oggetto,

  • pavimentazione irregolare e/o scivolosa,

  • pavimento con dislivelli,

  • pavimento o punto di appoggio instabili.

Queste variabili possono essere ricondotte al capitolo relativo alle aree di lavoro ed alle vie di circolazione. Altri pericoli, correlati all’utilizzo di attrezzature di lavoro od al layout non ergonomici o non sicuri, possono essere:

  • manipolazione di oggetti troppo ingombranti o difficili da afferrare;

  • manipolazione di oggetti con contenuto in grado di spostarsi;

  • manipolazione di oggetti collocati in posizione disagevole per maneggiarli;

  • manipolazione di oggetti di conformazione esterna e consistenza pericolosa in caso di urto;

  • mancanza di supporti adeguati in caso di sforzi muscolari compiuti in particolari posizioni.

Questi sono dipendenti dai limiti biomeccanico del corpo umano e possono essere legati allo schema motorio acquisito o non acquisito per carente formazione ed addestramento.

Ci sono poi dei pericoli non correlati all’operazione di MMC che si sta eseguendo, ma dipendenti dall’ambiente ove si sta lavorando o dall’impiego di particolari attrezzature:

  • progettazione aero-illuminante e volumetrica,

  • ambiente esterno e sbalzi di temperatura e umidità,

  • microclima sfavorevole per temperatura e umidità in ambienti confinati,

  • circolazione dell’aria in ambienti confinati,

  • trasmissione di vibrazioni a partenza dal sedile,

  • trasmissione a partenza dal piano di calpestio,

  • scuotimenti provenienti da attrezzature impugnate.

Dal punto di vista organizzativo, si devono considerare come fonti di rischio anche elementi di processo e logistica, quali:

  • caratteristiche dei flussi; -

  • disponibilità di mezzi meccanici e loro caratteristiche;

  • conformazione e layout di segnali, comandi e indicatori;

  • varie interazioni nel processo di lavoro;

  • progettazione non bilanciata nei compiti assegnati (situazioni di sovraccarico e sottocarico);

  • poche o assenti variazioni di compiti;

  • inadeguata cadenza dei turni;

  • eccessiva parcellizzazione del compito;

  • sistema carente o assente di feed-back informativo,

  • carenza nelle acquisizioni di formazione e addestramento,

  • carenza nelle acquisizioni di ambientamento ed allertamento,

  • inidoneità temporanea o permanente,

  • carico di lavoro inadeguato,

  • carico di lavoro adeguato, ma costrittivo nei tempi o nei contenuti,

  • carenza degli strumenti adeguati di lavoro,

  • organizzazione dell’attività non adatta ad evitare sforzi eccessivi e non strettamente necessari sia a carico di muscoli, articolazioni e legamenti, sia a carico degli apparati respiratorio e cardiocircolatorio.

 

Il rischio da movimentazione manuale dei carichi obbliga il datore di Lavoro a sottoporre i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria, la cui periodicità e modalità sono come sempre da elaborare in collaborazione con il Medico Competente aziendale. Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi [art. 169, comma 2].

La sanzione per la mancata valutazione di questo rischio è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €. La sanzione per la mancata formazione e addestramento dei lavoratori è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €.

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